1. Al fine di migliorare le condizioni logistiche, l'efficienza e la vivibilità delle sedi in cui operano gli appartenenti all'Arma dei carabinieri, il Ministro delle infrastrutture è autorizzato ad adottare, con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un programma di interventi per la costruzione, l'ampliamento, la sistemazione, il completamento e la manutenzione straordinaria di edifici destinati o da destinare a caserme della medesima Arma.
1. Ai fini della predisposizione del programma di interventi di cui all'articolo 1 i comuni possono inoltrare apposite istanze e proposte al Ministero delle infrastrutture.
1. All'attuazione del programma di interventi adottato ai sensi dell'articolo 1 provvedono i comuni interessati. I progetti degli interventi, oltre ai pareri richiesti dalle disposizioni vigenti in materia di lavori pubblici, devono altresì ottenere il parere favorevole delle competenti autorità dell'Arma dei carabinieri.
2. I progetti degli interventi di ampliamento, sistemazione, completamento e manutenzione straordinaria compresi nel programma adottato ai sensi dell'articolo 1 possono riguardare soltanto edifici di proprietà pubblica.
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle
1. Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa totale di 300 milioni di euro, di cui 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
2. All'onere di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.