PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al fine di migliorare le condizioni logistiche, l'efficienza e la vivibilità delle sedi in cui operano gli appartenenti all'Arma dei carabinieri, il Ministro delle infrastrutture è autorizzato ad adottare, con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un programma di interventi per la costruzione, l'ampliamento, la sistemazione, il completamento e la manutenzione straordinaria di edifici destinati o da destinare a caserme della medesima Arma.

Art. 2.

      1. Ai fini della predisposizione del programma di interventi di cui all'articolo 1 i comuni possono inoltrare apposite istanze e proposte al Ministero delle infrastrutture.

Art. 3.

      1. All'attuazione del programma di interventi adottato ai sensi dell'articolo 1 provvedono i comuni interessati. I progetti degli interventi, oltre ai pareri richiesti dalle disposizioni vigenti in materia di lavori pubblici, devono altresì ottenere il parere favorevole delle competenti autorità dell'Arma dei carabinieri.
      2. I progetti degli interventi di ampliamento, sistemazione, completamento e manutenzione straordinaria compresi nel programma adottato ai sensi dell'articolo 1 possono riguardare soltanto edifici di proprietà pubblica.

Art. 4.

      1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle

 

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infrastrutture recante il programma di interventi di cui all'articolo 1, i comuni interessati sono tenuti a presentare al Ministero delle infrastrutture, che è incaricato della vigilanza per l'attuazione del medesimo programma, i progetti e gli atti necessari per l'esecuzione degli interventi ivi previsti.
      2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, il Ministro delle infrastrutture, senza preventiva diffida ai comuni inadempienti, nomina appositi commissari ad acta che procedono in via sostitutiva all'esecuzione degli interventi.

Art. 5.

      1. Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa totale di 300 milioni di euro, di cui 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
      2. All'onere di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.